Verande, pergotende e schermature di spazi aperti: qual è il confine? - BibLus-net

2022-09-10 11:56:34 By : Ms. Ivy Zhou

Qualunque schermatura che assimili uno spazio aperto a quello interno necessita del PdC. Nuovo intervento del CdS su verande e pergotende

La tentazione di chiudere, anche parzialmente, un balcone o un terrazzo non smetterà mai di immolare nuove “vittime” alla irresistibile e diffusa sensazione di percepire queste aree quale un insopportabile spreco di spazio da sottrarre assolutamente alle intemperie, anche a costo di commettere un illecito!

Non ci resta, quindi, che continuare a diffondere quei concetti applicati a nuovi casi, attraverso le molteplici sentenze che giungono in proposito dalle aule dei tribunali a contrasto della diffusione di questo genere di abusi edilizi.

Il Consiglio di Stato oggi ci presenta, appunto, un nuovo caso in merito alle verande attraverso una recente sentenza, la n. 7024/2022.

La proprietaria di un balcone decideva di modificarlo (senza richiedere alcun permesso) con la posa in opera di vetri, senza profili verticali, ad ante scorrevoli richiudibili su se stesse, installate con viti di fissaggio su una guida in alluminio e senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, plinti, saldature o strutture di fissaggio permanenti.

Nel dettaglio, le ante in vetro richiudibili a libro, erano installate sulla parte frontale del balcone attraverso un binario a terra ed uno all’intradosso del solaio soprastante.

Il balcone rimaneva privo di chiusure nelle parti laterali, sulle quali erano installate due tende motorizzate.

Il Comune ordinava, quindi, la rimozione di tali manufatti sostenendo avessero originato una veranda assentibile tramite il permesso di costruire.

La donna si opponeva, sostenendo che trattavasi di opere di finitura di spazi esterni per le quali non sarebbe stato necessario richiedere il titolo edilizio, ai sensi dell’art. 6 “Attività edilizia libera“, comma 1, lett. e-ter), dpr 380/2001.

Dopo un ricorso al Tar della medesima, respinto, la questione approdava in appello presso il CdS.

È utile ricordare che la scelta del giusto titolo edilizio per la realizzazione di un manufatto a volte potrebbe risultare incerta e confusa nella gestione e archiviazione delle attività lavorative. E’ per questo che desidero consigliarti un software pratico e semplice nell’utilizzo che ti fornisce il giusto supporto per la compilazione dei moduli edilizi e consultazione rapida dei dati.

I giudici di Palazzo Spada premettono che ai fini della corretta qualificazione dell’attività edilizia incidente sui balconi, occorre distinguere a seconda che l’intervento concretamente eseguito:

In tale ultima ipotesi, emergerebbe un intervento di trasformazione dell’organismo edilizio che, anziché migliorare la fruizione temporanea di uno spazio che rimane esterno rispetto all’unità a cui accede, dà vita ad una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale viene eseguito. Ciò, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati, realizzandosi, comunque, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.

Le opere del caso in esame non sono meramente funzionali alla protezione dagli agenti atmosferici, in quanto non si limitano a fornire riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento o dall’umidità per rendere maggiormente gradevole, per un maggior periodo di tempo, la permanenza presso un ambiente che comunque rimane esterno (in quanto aperto su almeno due lati), bensì consentono la chiusura integrale del balcone, in tale modo creando un ambiente assimilabile (seppure non identico) a quello interno, attraverso l’azione combinata della vetrata e delle tende motorizzate.

I giudici, infine, ribadiscono che le tende e le pergotende sono sottratte al rilascio del previo titolo edilizio soltanto quando costituiscano un elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, configurando un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accedono, potendo in tale ipotesi essere effettivamente ricondotte agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del dpr 380/2001; nel caso di specie, tuttavia, le tende motorizzate, da un lato, non svolgono soltanto una funzione di riparo dal sole o dagli agenti atmosferici, ma, essendo installate sul solaio del balcone e consentendo di raggiungere il pavimento, permettono di chiudere, per l’intera altezza, la porzione di balcone compresa tra la vetrata e il muro.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

Scarica Consiglio di Stato - sentenza n. 7024/2022 (verande, pergotende e schermature di spazi aperti)

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